Il tirocinio di orientamento e di formazioneI tirocini sono un'interessante opportunità nell'ottica di agevolare le scelte professionali degli studenti attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e nella prospettiva di realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro. Per le aziende i tirocini costituiscono un percorso privilegiato perché facilitano la preselezione del personale, senza comportare obblighi d'assunzione. Tutta la materia dei tirocini di formazione e di orientamento è disciplinata dal
D.M. 142/1998 e dal regolamento d’attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 L. 196/1997 (cosiddetta legge Treu).
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento
La convenzione è l'atto in base al quale si stabilisce formalmente il rapporto tra ente promotore (l'Ateneo) ed ente ospitante (l'azienda) e a cui deve essere allegato il progetto formativo individuale del tirocinante. Una medesima convenzione può riguardare più tirocini relativi a diversi soggetti. Non è pertanto necessario stipulare una convenzione per ogni singolo tirocinante.
Progetto di tirocinio di formazione ed orientamento
Il progetto formativo contiene gli obiettivi formativi, i riferimenti del tirocinante, del tutor didattico e del tutor aziendale, e definisce la tipologia, la durata e le modalità del tirocinio.
Numero dei tirocinanti per azienda
Il numero massimo di tirocinanti che possono essere ospitati in azienda è legato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in organico nell'azienda stessa.
I limiti sono così stabiliti:
- con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, non vi può essere più di un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, vi possono essere massimo due tirocinanti in contemporanea;
- con venti o più dipendenti a tempo indeterminato il numero di tirocinanti contemporaneamente ospitati deve essere in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato (art. 1 comma 3 D.M. 142/1998).
Al fine del calcolo di cui sopra, per le aziende stagionali vale la nota del Ministero del Lavoro del 18 settembre 1998, secondo la quale i lavoratori assunti a tempo determinato vengono equiparati, a determinate condizioni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Comunicazione obbligatoria unificata per tirocini post-laurea
Il Decreto Ministeriale del 30.10.2007 prevede che l’azienda/ente ospitante renda noti i tirocini svolti dai laureati (tirocini post-laurea) al locale Ufficio del Lavoro.
Assicurazione
La Libera Università di Bolzano assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza INAIL durante il periodo di svolgimento del tirocinio presso aziende che hanno sede in Italia. La responsabilità civile contro terzi dei tirocinanti è coperta da un’assicurazione per responsabilità civile stipulata direttamente dalla Libera Università di Bolzano. La copertura assicurativa vale per il luogo e la durata del tirocinio indicato nel progetto. In caso di infortunio, il tutore aziendale deve darne immediata segnalazione alla Direzione amministrativa della Libera Università di Bolzano, indirizzando una e-mail a administration@unibz.it o inviando un fax al numero +39 0471 011000 .
Visita medica
Aziende a rischio sono tenute ad effettuare una visita medica al/la tirocinante. Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Durata massima del tirocinio
La durata del tirocinio per gli studenti universitari e per coloro che frequentano dottorati di ricerca, scuole o corsi di specializzazione, non può essere superiore a dodici mesi. È possibile svolgere un tirocinio tramite l’ università anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi (art. 7 lett.d D.M. 142/1998).
Retribuzione
La normativa non obbliga le aziende e gli enti ospitanti a retribuire il tirocinante, ma molti enti ospitanti prevedono contributi economici, buoni pasto, rimborso spese, ecc. Eventuali impegni assunti in merito dall'azienda dovranno essere dichiarati all'interno del progetto formativo.
Proroga del tirocinio
Il tirocinio non ancora concluso può essere prorogato solo se gli elementi essenziali del progetto rimangono invariati (sede di svolgimento, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, eventuali facilitazioni). Per l'eventuale proroga è richiesta una comunicazione scritta 14 giorni prima del termine del periodo di tirocinio.