Riconoscimento in Italia di titoli accademici conseguiti all’estero e abbreviazione di carrieraI titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valenza automatica, ma devono essere riconosciuti in Italia in applicazione delle disposizioni di legge vigenti. Le basi normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero sono date in primo luogo dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 48 (riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero) e dalla Legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona il 11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell’ordinamento interno).
Spetta alle università la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. A tal fine, la Libera Università di Bolzano ha emanato un “regolamento sul riconoscimento di titoli accademici conseguiti all’estero”.
Di seguito viene riportato un riassunto della procedura da seguire.
La procedura in breve
Possono richiedere il riconoscimento le persone che sono in possesso di un titolo universitario conseguito all’estero, corrispondente ad un titolo offerto dalla Libera Università di Bolzano. L’Università può riconoscere soltanto i titoli di studio che offre e rilascia (vedi "Approfondimenti" a destra su questa pagina).
1. Il richiedente si informa presso la Segreteria studenti in merito ad un possibile riconoscimento.
2. L’interessato consegna la
domanda di riconoscimento (disponibile a destra su questa pagina) corredata della necessaria documentazione in Segreteria studenti.
3. La Segreteria studenti effettua un controllo formale della documentazione e la inoltra alla Facoltà competente.
4. Il Consiglio di facoltà o di corso effettua una valutazione degli esami sostenuti all’estero e decide o il
riconoscimento totale del titolo di studio estero oppure solo il
riconoscimento di una parte degli esami. In quest’ultimo caso, il richiedente deve iscriversi alla Libera Università di Bolzano e recuperare gli esami mancanti.
5. Sulla base della delibera di Facoltà, la Segreteria studenti rilascia un decreto di riconoscimento del Rettore e comunica al richiedente, entro 90 giorni dalla domanda, l’esito del riconoscimento.
6. A seguito di questa comunicazione, il richiedente può ritirare in Segreteria studenti il decreto di riconoscimento e i documenti presentati in originale.
In caso di riconoscimento totale del titolo il decreto di riconoscimento accerta l’equipollenza del titolo estero con quello italiano rilasciato dalla Libera Università di Bolzano.
In caso riconoscimento parziale dei crediti formativi, il richiedente può iscriversi alla Libera Università di Bolzano se soddisfa i requisiti di ammissione del corso scelto e supera la procedura di selezione prevista. Ciò significa che il richiedente deve certificare anche le conoscenze linguistiche richieste. Il richiedente si iscrive all'università, sostiene gli esami mancanti e, alla conclusione degli studi, consegue lo stesso diploma come gli altri studenti.
7. Il richiedente effettua la preiscrizione al relativo corso.
8. Deve superare la procedura di ammissione (esami di lingua / esami di ammissione).
9. Se viene ammesso secondo graduatoria, può immatricolarsi presso la Segreteria studenti pagando le tasse universitarie previste nell'anno accademico.
10. La Segreteria studenti registra nella banca dati gli esami riconosciuti e il corretto anno di iscrizione.
11. Il richiedente sostiene gli esami mancanti.
12. Dopo aver concluso gli studi, il richiedente ottiene un certificato finale e un diploma (nonché un diploma supplement).
La procedura nel dettaglio